"La Costituzione deve essere considerata, non come una legge morta, deve essere considerata, ed è, come un programma politico.
La Costituzione contiene in sé un programma politico concordato, diventato legge, che è obbligo realizzare".
Piero Calamandrei

mercoledì 19 ottobre 2011

Proposta di legge per l’introduzione del voto anticipato in Italia


Dopo diversi mesi di intenso lavoro, abbiamo finalmente elaborato e scritto una proposta di legge tramite cui si potrebbe introdurre in Italia il meccanismo del voto anticipato dell’elettore lontano dal proprio luogo di residenza per le elezioni di Camera, Senato, Parlamento Europeo e Referendum sulla base di quanto avviene in Danimarca.
La proposta di legge del Comitato IOVOTOFUORISEDE si sviluppa come corollario alla legge 361/1957 (legge che regola le elezioni per la Camera dei Deputati) ed è svincolata dal tipo di legge elettorale, quindi può essere adottata in qualsiasi momento e con qualsiasi legge elettorale.
La soluzione al problema sollevato dalla petizione ( che ha raggiunto quasi 10.000 firme) ormai c’è, non ci sono più scuse per rimandare ulteriormente la soluzione di questa assurda situazione antidemocratica che viviamo in Italia elezione dopo elezione e che impedisce a centinaia di migliaia di cittadini di assolvere al loro  sacrosanto diritto di voto sancito dall’art. 3 e dall' art. 48 della Costituzione .
Ora ci attendiamo delle risposte e degli atti concreti dal mondo politico in tempi brevi, firmate e fate firmare la petizione!
In alto trovate lo schema di principio del funzionamento del meccanismo del voto anticipato elaborato nella proposta di legge e la descrizione della procedura, mentre trovate il testo integrale della proposta di legge nella sezione “Proposte di Legge” del blog.
Ringraziamo sentitamente per il prezioso aiuto e la fondamentale collaborazione nella stesura del testo del ddl la dott.ssa Federica Rampulla, Marco Vinciguerra e Salvo Ognibene.

Comitato IOVOTOFUORISEDE

Proposta di legge:


Procedura per consentire l'espressione di voto in seggio diverso da quello di iscrizione sui registri elettorali tramite il voto anticipato.


Art. 1 Con la presente, vista la legge n.361 del 1957 e successive modifiche, si autorizzano gli aventi diritto a poter esercitare il diritto elettorale attivo in data anteriore a quella stabilita per le elezioni, nei modi e nei termini stabiliti agli articoli seguenti, senza oneri di giustificazione della scelta.

Art. 2 L’elettore che intenda esercitare il voto anticipato, dopo l'indizione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, fa domanda alla prefettura competente della provincia dove intende votare, purchè non si trovi all’interno della stessa Regione in cui è residente l’elettore, entro il 30° giorno prima della data delle votazioni con una raccomandata con ricevuta di ritorno tramite un apposito modulo scaricabile anche dal sito del Ministero dell'Interno oltre che disponibile presso gli Uffici delle Poste Italiane.

Art. 3 Ogni prefettura che abbia ricevuto richieste di voto anticipato provvede entro il 22° giorno che precede le votazioni a:

a) predisporre le cabine elettorali in un locale della prefettura idoneo dove possa essere espresso il voto;

b) stampare in numero adeguato, in base alla richieste ricevute, le schede bianche a riempimento con su scritto “Scheda per il voto anticipato” e 2 spazi bianchi da riempire con il nome della lista ed il nome del candidato, nonchè 3 linee per l’eventuale espressione delle preferenze  nell’ambito delle elezioni per il Parlamento Europeo, ai sensi dell’art.15 comma 2 della L.18/1979
c) predisporre buste colorate, di diverso colore in base alla votazione di Camera, Senato, Referendum e Parlamento Europeo, non trasparenti in numero pari alle schede bianche di cui al punto b) in cui inserire la scheda di voto;
d) predisporre dei moduli in numero pari alle schede bianche di cui al punto b) che attesti, a mo' di lettera di accompagnamento, che il votante abbia espresso il voto presso l'ufficio della prefettura, personalmente, in segretezza e libertà, con apposito spazio per la firma del votante e del funzionario incaricato di ricevere la scheda votata;
e) predisporre delle buste in numero pari alle schede bianche di cui al punto b) su cui ci sia lo spazio per indicare Nome, Cognome, Comune di residenza, Sezione di pertinenza del votante e Prefettura competente per quella circoscrizione elettorale e appositi sigilli antimanomissione.
f) stampare un prospetto di tutte le liste di tutte le circoscrizioni d'Italia che possa essere consultato dal votante che ne abbia bisogno. 
Art. 4 L’elettore  si reca di persona presso la prefettura cui ha fatto domanda di poter votare tra il 21 e il 14 giorno prima delle elezioni e segue la seguente procedura: 

a) riceve la “Scheda di voto” di cui al punto b) dell'art. 3, e la busta di cui al punto c) dell'art. 3, entra nella cabina elettorale ed esprime il suo voto, quindi infila la scheda votata dentro la predetta busta.
b) consegna la busta contenente il voto al funzionario preposto a tale ufficio il quale gli consegna la lettera di accompagnamento di cui al punto d) dell'art. 3 che viene compilata dal votante e firmata dal funzionario stesso con apposizione del timbro;
c) il funzionario infila la busta contente la scheda votata e la lettera di accompagnamento nella busta di cui al punto e) dell'art. 3 e compila con nome cognome comune e sezione di appartenenza del votante e Prefettura competente per quel comune prendendo questo dato da un apposito elenco distribuito dal Ministero dell'Interno e affisso nella stanza di voto e liberamente consultabile dal votante, quindi la sottopone al votante per farla firmare, controfirmarla ed apporre il timbro e sigillo antimanomissione.
Art. 5 Scaduti i termini per l'espressione del voto anticipato,   ogni Prefettura provvede entro il 12° giorno che precede le elezioni a raggruppare per Prefettura di destinazione le singole schede votate, ad inserirle in apposite buste ed inviarle alla Prefetture di destinazione con spedizione  raccomandata allegando a ciascuna un verbale di rendiconto sul numero delle schede  contenute all'interno delle busta.  

Art. 6 Ogni prefettura, ricevute le buste con le schede votate anticipatamente, le apre e le smista per sezione provvedendo ad inserirli in una busta recante la dicitura “Voto anticipato” ed ad accorparle al
materiale di ogni sezione che invierà ai Sindaci entro il 3° giorno che precede la votazione. Inoltre ogni prefettura accorpa al materiale da spedire ai vari seggi elettorali tramite il Sindaco, numero 6 schede bianche a riempimento per il voto anticipato e numero sei buste di cui al punto b) e c) dell’art. 3.
Qualora arrivassero in Prefettura dopo questo termine buste contenenti schede votate anticipatamente si dovrà procedere alla distruzione delle stesse senza aprire in alcuna maniera il contenuto della busta, mentre il verbale allegato alla busta dovrà essere inviato all'Ufficio circoscrizionale al fine di rilevamento di dati statistici sui voti anticipati non andati a buon fine in ottica di miglioramento delle procedure di voto anticipato.
       
Art. 7 I presidenti di ogni ufficio elettorale di sezione il giorno prima delle votazioni alla costituzione del seggio, oltre alle solite procedure, provvede ad aprire la busta della prefettura contente i voti anticipati e verifica se il votante il cui nome e cognome e data di nascita   compare sulla busta è presente sui registri elettorali. Quindi apre la busta e verifica la consistenza e correttezza della lettera di accompagnamento. Ultimate queste operazioni segna nel registro elettorale nell'apposita casella i votanti che hanno espresso il voto anticipato, quindi ripone le buste contenti le schede votate nell'urna in modo che vengano scrutinate con le altre. Le operazioni devono essere eseguite nella sequenza indicata in questo articolo.

Art. 8 Se qualcuna delle verifiche di cui all'art. 7 non dà esito positivo, il Presidente di seggio annulla il voto e non segna nulla nel registro elettorale, sicché se il votante si presenta a votare potrà esprimere nuovamente il proprio voto.
Stessa cosa se sono presenti più di un voto anticipato da parte di uno stesso votante.

Art. 9 Nel caso di presenza di un unico voto anticipato presso il seggio, il Presidente di seggio, il segretario e gli scrutatori dovranno votare presso il seggio stesso tramite le schede a riempimento e le buste fornite dalla prefettura di cui all’art. 6.

Art.10 Terminato lo scrutinio il Presidente di seggio pro
vvederà a timbrare e firmare ogni scheda di voto anticipato. Art. 11 Si elimina la seguente frase dal primo capoverso dall'art.55 della legge n.361 del 1957: “nè, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto.”

Postilla : L’adozione di tale procedura permetterebbe l’abolizione dell’articolo 116 del D.P.R. 361/1957 con un risparmio di 5 milioni di euro annui, stando a quanto riportato dalla Commissione Bilancio sull’ammontare dei rimborsi negli ultimi 5 anni.


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